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Nascite

Di cosa si tratta?

La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino.
Il figlio nato da genitori coniugati tra loro è detto "legittimo": la denuncia di nascita può essere fatta indistintamente da uno dei genitori.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto "naturale": In tal caso la denuncia è fatta da un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o da entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono).

Atti di Nascita

 

Di cosa si tratta?

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità ), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
Può essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In questultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

La denuncia di nascita può essere resa:
1) per i genitori uniti in matrimonio:
- da uno dei due genitori o entrambi
- da un loro procuratore speciale (munito quindi di atto notarile)
- da medico/ostetrica che ha assistito al parto
- da persona che ha assistito al parto
2) per i genitori non uniti in matrimonio:
- dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
3) solo dal padre.

Qual è la documentazione necessaria?


  • 1 ) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto
  • 2 ) Copia del documento di identità del richiedente

A chi va presentata la richiesta?

E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive la dichiarazione su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita.
Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:
· Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
· Comune ove è avvenuto il parto
· Comune di residenza dei genitori
· Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
· Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223)


Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.

Qual è la tempistica del procedimento?

Termini per la dichiarazione:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza della madre (salvo diverso accordo espresso dai genitori in base al quale il padre può dichiarare la nascita nel comune di propria residenza)
Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo. Di tale ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Il servizio è gratuito.

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