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Carta d'Identità

 

COS’E’

La Carta d'Identità costituisce sia un documento di identificazione per finalità di polizia che, limitatamente ai cittadini italiani e solo nei casi previsti, documento valido per l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea e negli altri paesi aderenti ad accordi/convenzioni per la libera circolazione. Il Ministero degli affari esteri ha comunicato che a partire dal 26 giugno 2012, i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale.

 E' richiesta l'esibizione diretta della Carta di Identità:

· per l'identificazione della persona ad ogni richiesta degli organi di polizia, nei procedimenti della pubblica amministrazione ed in altre attività per lo più a carattere negoziale (operazioni bancarie/finanziarie, atti pubblici, stipula di contratti ecc.)

· come documento valido per l'espatrio di cittadini italiani nei paesi che acconsentono.

· per comprovare i dati in essa contenuti ovvero cognome, nome, luogo e data di nascita e lo stato civile e la residenza, qualora non variati.

E' richiesta l'acquisizione di fotocopia NON autentica della carta d’identità:

· per la registrazione dei dati acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e/o gestori/esercenti pubblici servizi, mediante l'esibizione del documento;

· per le autocertificazioni/istanze da prodursi alla pubblica amministrazione ed ai privati che vi acconsentono.

 

CHI PUO’ RICHIEDERLA

L’art. 10 del Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia” ha profondamente innovato la normativa inerente il rilascio della carta di identità.
Le nuove norme prevedono infatti l’emissione della carta di identità, che diventa documento obbligatorio di identificazione personale, a tutti i cittadini residenti di qualunque età a partire da 0 anni.

VALIDITA’

Il Ministero dell’Interno ha fornito ai Comuni le prime istruzioni operative per l’applicazione della nuova normativa.Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa a seconda dell'età del minore. La validità del documento è stata modificata come segue:

1.   per i minori di età inferiore a tre anni: TRE anni di validità (dalla data del rilascio);

2.   per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni: CINQUE anni di validità (dalla data del rilascio);

3.   per i cittadini maggiorenni: DIECI anni di validità (dalla data del rilascio).

RINNOVO

Il rinnovo della carta è possibile nei 180 giorni precedenti la data di scadenza.

PROROGA

I cittadini in possesso di una carta d’identità con scadenza dal 26.06.2008 al 26.06.2013 possono richiedere allo sportello Anagrafe di residenza l’apposizione di un timbro di proroga sul documento senza alcuna spesa e senza l’esibizione delle fototessera.
La richiesta di apposizione della proroga può essere presentata anche da persona diversa dall’intestatario se munita di delega e del documento di identità dell’intestatario. ATTENZIONE: Si segnala tuttavia che le Autorità di Frontiera di parecchi Paesi Esteri (tra cui Svizzera, Croazia, Slovenia, Turchia, Tunisia, Macedonia, Romania, Bulgaria) non riconoscono il documento di identità prorogato come sopra. Pertanto, qualora si intenda utilizzare la Carta di Identità in alternativa al passaporto per espatriare, è possibile richiedere, anziché l’apposizione del timbro di proroga, l’emissione di un nuovo documento di identità.


RICHIESTA DI RILASCIO (a partire da 0 anni)

Per il rilascio della Carta di Identità ai minori è possibile fissare un appuntamento al di fuori del normale orario di apertura al pubblico degli sportelli, da concordare con l’Anagrafe, telefonando dal Lunedì al Venerdì al numero 0722 52130

1) Il richiedente deve essere sempre presente di persona presso lo sportello dell’Anagrafe, anche se minore, con i seguenti documenti:

· Tre foto formato tessera recenti, uguali, a mezzo busto, senza occhiali da sole e cappello (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili;

· un valido documento di identificazione (qualsiasi documento munito di foto rilasciata da Amm.ne dello Stato);

· Secondo le recenti interpretazioni del Ministero dell'Interno, non è più possibile procedere all'identificazione mediante testimoni. Pertanto nel caso l'interessato non possieda alcun documento di identificazione, potrà rivolgersi all'ufficio anagrafe per ulteriori chiarimenti in merito.

In particolare:

2) Se il richiedente e’ cittadino minorenne (da 0 anni a 17 anni) o cittadino interdetto oltre alla presentazione dei documenti già indicati al punto precedente l’interessato deve essere accompagnato allo sportello da chi esercita la potestà genitoriale o dal tutore, per la manifestazione del consenso al rilascio della carta d’identità.

3) Se il richiedente è un cittadino straniero residente oltre alla presentazione dei documenti già sopra indicati l’interessato deve produrre:

· un valido documento di identificazione (qualsiasi documento munito di foto rilasciata da Amm.ne dello Stato);

· Il permesso/carta di soggiorno non scaduto, in originale, rilasciato dalla Questura competente.

Ai cittadini stranieri la carta d'identità viene sempre rilasciata con la dicitura: carta d'identità non valida per l'espatrio.

 

Non è previsto il rilascio della carta ai cittadini stranieri non residenti in Italia.

4) Se il richiedente è un cittadino non residente:

Ai non residenti viene rilasciata la Carta di identità cartacea previo il nulla osta del comune di residenza. Gli interessati dovranno presentarsi personalmente con i seguenti documenti:

· documento d’identità precedente;

· qualora il precedente documento sia scaduto: carta d’identità scaduta o altro documento di riconoscimento (patente, passaporto etc.);

· 3 fototessere uguali e recenti;

N.B.: per i cittadini non residenti sarà necessario che il Comune richieda un nulla osta al comune di residenza. Pertanto il rilascio avverrà previa acquisizione del predetto nulla-osta.

 

VALIDITÀ DELLA C.I. PER L'ESPATRIO:

Maggiorenni

Per i maggiorenni se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, occorre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all'art. 3 lettera b), d), e), g), della legge 21 novembre 1967, n.1185 e s.m.i..

 

In difetto di sottoscrizione della dichiarazione predetta l'autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta d'identità l'annotazione: «documento non valido ai fini dell'espatrio».

Minori (da 0 a 17 anni)

Nel caso in cui per il minore si richieda la Carta di Identità non valida per l’espatrio, ferme restando le indicazioni in precedenza riportate, basta che uno dei genitori ne faccia richiesta.

Per i minori (da 0 ai 17 anni) se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio sopra citata. In tali ipotesi, il Comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

 

La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto 12 anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Per ottenere il documento, pertanto, i minori dovranno presentarsi accompagnati da entrambi i genitori, con tre foto tessera a colori su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto; se un genitore non può essere presente, dovrà far pervenire dichiarazione di assenso all’espatrio firmata e fotocopia del suo documento d’identità.

La legge prevede inoltre che “Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione di accompagno rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati”.

La qualità di genitore di minore con cittadinanza comunitaria o straniera deve essere correttamente registrata in anagrafe a seguito di acquisizione dei documenti non italiani debitamente tradotti e legalizzati (o apostillati).

STATI CHE RICONOSCONO LA VALIDITA' DELLA CARTA D'IDENTITA' AI FINI DELL'INGRESSO NEI RISPETTIVI TERRITORI: 

Il Ministero dell'Interno ha reso noto attraverso la circolare n.20 del 21/08/2009 che l'autorità straniera Egiziana ha formalmente notificato di non riconoscere il documento cartaceo di proroga della validità della carta d’identità elettronica. Viene segnalato, inoltre, che situazioni di disagio si sono verificate anche in: Turchia, Tunisia, Croazia, Romania, Svizzera, Macedonia, Bulgaria. Il sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Affari Esteri, inoltre fa presente che in Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Svizzera, Tunisia, Turchia, Croazia e Bosnia Erzegovina si sono verificati:

· respingimenti con la carta d'identità elettronica accompagnata dal certificato di proroga;

· difficoltà nel riconoscimento della carta d'identità cartacea con timbro apposto sul retro del documento.
Per questo, ai sensi della circolare n. 23 del 28/07/2010, è possibile sostituire la carta d'identità (prorogata con il timbro apposto sul documento cartaceo) con una di nuova emissione, previo pagamento dei corrispettivi e ritiro dei precedenti documenti di identità in possesso dell'interessato.

Si precisa che generalmente la carta d’identità e il lasciapassare consentono di viaggiare nei Paesi dell’Unione Europea e il passaporto anche nei Paesi non UE, ma prima di partire si consiglia sempre di verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it , gestito dal Ministero degli Affari esteri in collaborazione con l’ACI, quali documenti sono richiesti dal Paese in cui ci vogliamo recare, anche se fa parte dell’Unione europea.

 

In particolare la normativa sui viaggi all’estero dei minori varia in funzione delle disposizioni nazionali. Si consiglia di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati accreditati in Italia oppure sul sito della Polizia di stato.


RICHIESTA DI NUOVA C.I. IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO:

Il cittadino, oltre alla presentazione dei documenti già indicati al punto 1) della sezione dedicata alla “richiesta di rilascio” deve presentarsi personalmente allo Sportello Anagrafe con la denuncia, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri procurandosi possibilmente presso l’Ufficio Anagrafe che l’ha rilasciata il numero della carta d’identità smarrita o rubata.

RICHIESTA DI NUOVA C.I. IN CASO DI DETERIORAMENTO:

Il cittadino, oltre alla presentazione dei documenti già indicati al punto 1) della sezione dedicata alla “richiesta di rilascio” deve produrre allo sportello il documento


CONTRIBUZIONE PER RILASCIO:

€ 5,16.- di diritto fisso e € 0,26.- di diritti di segreteria. Il diritto fisso è elevato a € 10,52.- nell’ipotesi di nuovo rilascio a causa di smarrimento (salvo vi sia da apportare una modifica dei dati contenuti nel documento). Nessun costo è previsto per l’apposizione del timbro di proroga.

 

DOCUMENTI EQUIPPOLENTI ALLA CARTA D’IDENTITA’:

In tutti i casi in cui dalle PP.AA. e dai gestori di pubblici servizi viene richiesto un documento d'identità, esso può essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente.

 

Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 individua come documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una Pubblica Amministrazione italiani e di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare.

Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

 

ESIBIZIONE DI DOCUMENTO:
 

E’ importante segnalare che ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n.445/2000 in materia di esibizione di documenti alle PP.AA. e agli esercenti un pubblico servizio al posto dei certificati i dati relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato civile, contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, possono essereattestati con l’esibizione degli stessi documenti. L’art.45, comma 3, inoltre, prevede che nel caso in cui il documento sia scaduto esso possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato in calce alla fotocopia del documento che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

 

TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

· per i cittadini residenti e gli iscritti nell'AIRE di Petriano: consegna immediata;

· per i non residenti e gli iscritti nell'AIRE di altri comuni: 48 ore dal rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza o di iscrizione AIRE.

 

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