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Separazioni e divorzi in Comune

Di cosa si tratta?

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con legge 162/2014, è ora possibile per i coniugi richiedere congiuntamente e consensualmente la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, a seconda delle condizioni previste dalla norma suindicata, tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte o davanti all'ufficiale di stato civile del Comune in cui è iscritto o trascritto il matrimonio o nel Comune di residenza di uno dei due sposi. I provvedimenti emesssi dagli avvocati e gli atti formati dall'Ufficio di Stato Civile tengono luogo dei provvedimenti giurisdizionali in materia di separazione e divorzio.

 

 

Accordi ricevuti dall'Ufficiale dello Stato Civile

I coniugi possono presentarsi davanti all'Ufficiale dello stato civile affinché raccolga le loro dichiarazioni in merito alla volontà di separarsi consensualmente, divorziare a seguito di separazione triennale ai sensi della L.898/1970 o modificare le condizioni di separazione o divorzio. L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle due parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi intendono separarsi o divorziare o modificare alcune condizioni. I coniugi saranno poi riconvocati dall'Ufficiale dello Stato Civile entro un termine non inferiore a 30 giorni per la conferma da parte di entrambi dell'accordo. La conferma renderà immediatamente efficace l'accordo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre la mancata confema dell'accordo lascerà l'atto definitivamente improduttivo di effetti. E' compito dell'Ufficiale di Stato Civile verificare la veridicità della dichiarazioni rese dai coniugi all'atto dell'accordo. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014 ha precisato che tra i patti di trasferimento patrimoniale che l'Ufficiale di Stato Civile non può recepire rientrano altresì l'uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti, in quanto determinate valutazioni economiche e finanziarie non sono di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile.  La Circolare 6/2015 ha specificato che non rientra nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale. La norma stabilisce altresì che la procedura innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile non è applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti. La Circolare 6/2015 specifica che il termine figlio va riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti e non anche ai figli di una sola parte.

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

 

Per poter accedere alle procedure in materia di separazione o divorzio o modifiche delle condizioni di separazione o divorzio tra coniugi  tramite la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati o innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre che le parti consensualmente decidano di volersi separare, divorziare o modificare alcune condizioni, in accordo tra di essi. Occorre aver contratto matrimonio valido in caso di richiesta di separazione personale, e che siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale in caso di richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero 
  • Residenza di uno dei coniugi

 

Per poter rendere la dichiarazione di volersi separare o dvorziare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre:

1) aver contratto matrimonio valido;

2) la volontà comune di separarsi, divorziare o modificare alcune condizioni di separazione o divorzio secondo accordi stabiliti tra i coniugi;

3) che siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale se gli sposi debbono richiedere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;

4) che i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti, come specificato dalla Circolare 6/2015.

5) che gli accordi non contengano alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla CIrcolare 6/2015.

A chi va presentata la richiesta?

Per poter procedere alla firma di un accordo davanti all'ufficiale dello stato civile, è necessario contattare l'ufficio di stato civile per un appuntamento

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

La procedura per separazione, divorzio o modifica delle condizioni è soggetta al pagamento di un diritto fisso stabilito in euro 16,00.

Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati e degli accordi innanzi agli ufficiali dello stato civile in materia di separazione personale e divorzio tra coniugi

La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per parte è l'atto col quale le parti scelgono in modo consensuale di volersi separare o divorziare o modificare alcune condizioni. L'accordo viene redatto e sottoscritto da entrambi i coniugi e dai loro legali. L'atto formato conterrà gli accordi stabiliti tra i coniugi. La negoziazione assistita può prevedere accordi aventi anche carattere patrimoniale.

La convenzione di negoziazione assistita può essere avviata anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o economicamente non autosuficienti. In caso ricorrano queste condizioni, l'accordo viene inviato al Procuratore per il rilascio dell'autorizzazione necessaria per la successiva trascrizione al Comune ove il matrimonio è stato iscritto o trascritto. Nel caso invece non vi siano figli minori o maggiorenni nelle condizioni sopra specificate, l'accordo viene inoltrato al Procuratore della Repubblica, per il rilascio del nulla osta per gli adempimenti successivi.

L'accordo dovrà essere inviato all'ufficiale dello stato civile, dall'avvocato di ciascuna delle parti, entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione/nulla osta da parte del tribunale.  

Quali sono i vincoli per l’accesso al servizio?

 

Per poter accedere alle procedure in materia di separazione o divorzio o modifiche delle condizioni di separazione o divorzio tra coniugi  tramite la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati o innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre che le parti consensualmente decidano di volersi separare, divorziare o modificare alcune condizioni,, in accordo tra di essi. Occorre aver contratto matrimonio valido in caso di richiesta di separazione personale, e che siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale in caso di richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero 
  • Residenza di uno dei coniugi

 

Per poter procedere con la negoziazione assistita da un avvocato per parte occorre:

1) aver contratto matrimonio valido

2) l'accordo tra i coniugi circa la volontà di separarsi o divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio;

3) che siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale in caso si intenda sciogliere o cessare gli effetti civili del matrimonio

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